FORMAZIONE ASPIRANTE GUIDA ALPINA

Aspirante Guida Alpina di Primo Livello

STANDARD PROFESSIONALE

Descrizione del profilo professionale

L’aspirante guida alpina con qualifica di primo livello può svolgere le attività di cui all’art. 2 della L. 6/1989 con esclusione dell’insegnamento e accompagnamento su ghiacciai, ascensioni sci-alpinistiche, escursioni sciistiche e cascate di ghiaccio, come specificato dall’art. 35 della L.R. 4/96 come modificato dall’art.1 della L.R. 2 luglio 2020, n. 26. Pertanto, svolge, mantenendo standard di sicurezza elevati e limitatamente al territorio nazionale, le seguenti attività:

  • accompagnamento di persone in ascensioni su roccia e terreno innevato,
  • accompagnamento di persone in escursioni su terreno anche innevato,
  • insegnamento delle tecniche alpinistiche,
  • collaborazione al tracciamento e mantenimento di sentieri e itinerari escursionistici, itinerari alpinistici, ivi compresi i siti naturali attrezzati per l’arrampicata, alla costruzione e al mantenimento di rifugi e bivacchi, nelle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano,
  • affiancamento, in ambito scolastico, del corpo insegnante in iniziative di attività, anche motorie, in ambiente naturale che comportino rischi tipici dell’attività di alpinismo ed escursionismo
  • soccorso ed elisoccorso, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, interventi di protezione civile in ambienti impervi.
  • lavori in quota con uso di funi finalizzati alle attività previste dalla L. 6/1989 art. 14 lettera e).

L’esercizio della professione di Aspirante guida di cui all’art. 11 della L. 6/1989 non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Può svolgere la professione in proprio o per associazioni di guide alpine, scuole di alpinismo, enti pubblici e privati che gestiscono parchi, anche acrobatici, rifugi di montagna, riserve naturali e palestre di arrampicata indoor, per i servizi regionali sanitari di emergenza urgenza e di protezione civile.

L’esercizio della professione di Aspirante guida alpina con qualifica di primo livello è subordinato al conseguimento dell’abilitazione e all’iscrizione in apposito albo professionale tenuto, sotto la vigilanza della regione Marche, dal Collegio regionale Guide Alpine.

La professione è subordinata al possesso di requisiti professionali e formativi definiti da specifiche normative di settore di cui in premessa, al fine di garantire il possesso delle competenze professionali necessarie allo svolgimento delle attività.

ADA del QNQR cui lo standard risulta associato:
ADA 23.03.06 (ex ADA 19.21.47) – Accompagnamento e assistenza del cliente in escursioni alpinistiche o sci-alpino

STANDARD FORMATIVO

La Legge 8 marzo 1991, n. 81 e la L.R. 23 gennaio 1996, n. 4, come modificata dalla L.R. 2 luglio 2020, n. 26 forniscono indicazioni circa la formazione per il rilascio della qualifica di Aspirante Guida Alpina, atteso che la frequenza del corso di formazione e il superamento dei relativi esami costituisce requisito indispensabile per l’iscrizione all’Albo professionale delle guide alpine e al conseguente esercizio dell’attività professionale.

Requisiti minimi di percorso:
La durata minima del percorso è di 850 ore di formazione, comprese le ore per esami.
È consentito un massimo di assenze pari al 5% del monte ore di formazione.

Articolazione del corso di formazione
L’obiettivo del corso di formazione è quello di far acquisire ai candidati:

  1. la sufficiente capacità di condurre in sicurezza singoli e/o gruppi in ascensioni ed escursioni, anche di più giorni consecutivi, e di provvedere alla gestione di eventuali emergenze;
  2. la sufficiente capacità didattica e dimostrativa in relazione alla metodologia di insegnamento delle diverse discipline.

Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello

STANDARD PROFESSIONALE

Descrizione del profilo professionale

L’Aspirante guida alpina con qualifica di secondo livello può svolgere le attività di cui all’art. 2 della L. 6/1989 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno relativamente all’accompagnamento sui ghiacciai, come specificato dall’art. 35 della L.R. 4/96 come modificato dall’art.1 della L.R. 2 luglio 2020, n. 26.

Pertanto oltre alle attività di cui all’abilitazione dell’aspirante guida di primo livello, svolge, mantenendo standard di sicurezza elevati, le seguenti attività:

  • accompagnamento di persone in ascensioni su cascate di ghiaccio e ghiacciaio;
  • accompagnamento di persone in ascensioni sci – alpinistiche, discese in fuoripista o in escursioni sciistiche;
  • insegnamento delle tecniche sci – alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
  • insegnamento delle tecniche di arrampicata su ghiaccio.


L’esercizio della professione di Aspirante guida di cui all’art. 11 della L. 6/1989 non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Può svolgere la professione in proprio o per associazioni di guide alpine, scuole di alpinismo, enti pubblici e privati che gestiscono parchi, anche acrobatici, rifugi di montagna, riserve naturali e palestre di arrampicata indoor, per i servizi regionali sanitari di emergenza urgenza e di protezione civile.

L’esercizio della professione di Aspirante guida alpina con qualifica di secondo livello è subordinato al conseguimento dell’abilitazione e all’iscrizione in apposito albo professionale tenuto, sotto la vigilanza della regione Marche, dal Collegio regionale Guide Alpine.

La professione è subordinata al possesso di requisiti professionali e formativi definiti da specifiche normative di settore di cui in premessa, al fine di garantire il possesso delle competenze professionali necessarie allo svolgimento delle attività.

ADA del QNQR cui lo standard risulta associato:
ADA 23.03.06 (ex ADA 19.21.47) – Accompagnamento e assistenza del cliente in escursioni alpinistiche o sci-alpino

STANDARD FORMATIVO

La Legge 8 marzo 1991, n. 81 e la L.R. 23 gennaio 1996, n. 4, come modificata dalla L.R. 2 luglio 2020, n. 26 forniscono indicazioni circa la formazione per il rilascio della qualifica di Aspirante Guida Alpina, atteso che la frequenza del corso di formazione e il superamento dei relativi esami costituisce requisito indispensabile per l’iscrizione all’Albo professionale delle guide alpine e al conseguente esercizio dell’attività professionale.

Requisiti minimi di percorso
La durata minima del percorso è di 360 ore di formazione, comprese le ore per esami.

È consentito un massimo di assenze pari al 5% del monte ore di formazione.

Articolazione del corso di formazione
L’obiettivo del corso di formazione è quello di far acquisire ai candidati:

  1. la sufficiente capacità di condurre in sicurezza singoli e/o gruppi in ascensioni ed escursioni con gli sci, anche di più giorni consecutivi, e di provvedere alla gestione di eventuali emergenze;
  2. la sufficiente capacità di condurre in sicurezza singoli e/o gruppi in ascensioni su ghiaccio ed escursioni in ghiacciaio, anche di più giorni consecutivi, e di provvedere alla gestione di eventuali emergenze;
  3. la sufficiente capacità didattica e dimostrativa in relazione alla metodologia di insegnamento delle diverse discipline.

DGR n.769 del 20/05/2024 – LR 4/1996 – Aggiornamento della disciplina regionale per la realizzazione dei corsi di “Accompagnatore di media montagna”, di “Aspirante Guida Alpina di Primo Livello”, di “Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello” e di “Maestro di Sci Alpino”.

SCARICA LA DELIBERA – DGR n.769 del 20/05/2024 – LR 4/1996

Come si diventa Aspirante Guida Alpina

ASPIRANTE GUIDA DI 1° E 2° LIVELLO

Novità assoluta è l’articolazione in due livelli della professione dell’aspirante guida .

In relazione ai due gradi della professione di cui I° grado l’Aspirante guida alpina e II° grado la Guida Alpina Maestro di alpinismo, previsti dalla Legge n.6/1989 e con riferimento ai limiti posti al primo grado, si è voluto fornire una specifica regolamentazione atta allo sviluppo alla professione da svolgere sul territorio nazionale.

L’aspirante guida può infatti svolgere le attività consentite alla Guida Alpina, limitatamente al territorio italiano, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno.

La crescente richiesta di turismo esperienziale, ossia di sport praticati all’aria aperta nel rispetto dell’ambiente, può trovare risposta in tutte le regioni sia sulle alte creste sia nelle falesie di bassa quota.

L’innovativa proposta della definizione degli ambiti professionali dell’aspirante Guida, coniuga le esigenze del territorio e delle future generazioni di coloro che intendono svolgere questa professione, i cui effetti positivi potranno sicuramente ricadere su tutte le attività ad esse collegate.

In questo modo si potranno aprire spazi lavorativi che, codificati in aree di attività precise e abilitanti, consentiranno ai giovani di poter svolgere una parte della professione e, nel contempo, di progredire attraverso un percorso graduale fino a raggiungere il massimo grado di abilitazione.

Nel definire le ascensioni di maggiore impegno, così come prescritto dalla Legge, si è inteso identificare proprio quelle attività maggiormente rischiose, ad esempio lo scialpinismo e le ascensioni su cascate di ghiaccio, che a causa delle caratteristiche morfologiche e climatiche, del nostro territorio in particolare della dorsale appenninica, dovrebbero essere appannaggio di un livello superiore della professione.

Il combinato delle problematiche di cui sopra, con l’insussistenza fisica territoriale di ghiacciai, quindi le ascensioni ed escursioni in ghiacciaio, hanno spinto ad un’attenta riflessione che potesse coniugare gli innegoziabili standard di sicurezza e qualità di una professione ordinistica, con lo sviluppo orizzontale della stessa.

Il futuro aspirante guida potrà essere abilitato per l’esercizio di attività quali l’arrampicata e l’alpinismo (su roccia, su neve e ghiaccio), quindi rispondere alle esigenze di un vasto territorio ed in tutte le stagioni.

SCARICA IL PROFILO PROFESSIONALE E LO STANDARD FORMATIVO DELL’ASPIRANTE GUIDA ALPINA DI PRIMO LIVELLO (documento PDF)

SCARICA IL PROFILO PROFESSIONALE E LO STANDARD FORMATIVO DELL’ASPIRANTE GUIDA ALPINA DI SECONDO LIVELLO (documento PDF)

LINK DAL SITO ISTITUZIONALE norme.marche.it

DGR 295 del 15/03/2021 – LR 4/1996 – Approvazione della disciplina regionale per la realizzazione di corsi di “Accompagnatore di Media Montagna”, di “Aspirante Guida Alpina di Primo Livello”, di “Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello” e di “Maestro di Sci Alpino”

Deliberazione della Giunta Regionale – Verbale di seduta