FORMAZIONE ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA

STANDARD PROFESSIONALE

Descrizione del profilo professionale

L’Accompagnatore di media montagna può svolgere le attività di cui all’art. 2 della L. 6/1989 su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà, con esclusione dei ghiacciai e dei terreni che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi.

Pertanto, svolge, mantenendo standard di sicurezza elevati, le seguenti attività:

  • accompagnamento di persone in escursioni e trekking,
  • insegnamento delle tecniche escursionistiche,
  • collaborazione al tracciamento e mantenimento di sentieri e itinerari escursionistici, alla costruzione e al mantenimento di rifugi e bivacchi, nelle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano,
  • affiancamento, in ambito scolastico, al corpo insegnante in iniziative di attività, anche motorie, in ambiente naturale che comportino rischi tipici dell’attività di escursionismo,
  • soccorso in montagna, in ambienti impervi e interventi di protezione civile.

L’esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna di cui all’art. 22 della L. 6/1989 non è incompatibile con impieghi pubblici o privati, né con l’esercizio di altre attività di lavoro autonomo.

Può svolgere la professione in regime libero-professionale o di dipendenza per scuole di alpinismo, associazioni, enti pubblici e privati che gestiscono parchi, anche acrobatici, rifugi di montagna, riserve naturali.

L’esercizio della professione di Accompagnatore di media montagna è subordinato al conseguimento dell’abilitazione e all’iscrizione in apposito elenco professionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione Marche, dal Collegio regionale Guide Alpine.

La professione è subordinata al possesso di requisiti professionali e formativi definiti da specifiche normative di settore di cui in premessa, al fine di garantire il possesso delle competenze professionali necessarie allo svolgimento delle attività.

Descrizione dello standard formativo

La LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6 «Ordinamento della professione di guida alpina» e la L.R. 23 gennaio 1996, n. 4, come modificata dalla L.R. 2 luglio 2020, n. 26 forniscono indicazioni circa la formazione per il rilascio della qualifica di Accompagnatore di media montagna, atteso che la frequenza del corso di formazione e il superamento dei relativi esami costituisce requisito indispensabile per l’iscrizione all’elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle Guide Alpine e al conseguente esercizio dell’attività professionale.

Requisiti minimi di percorso:

  • La durata minima dei percorsi è di 530 ore di formazione d’aula, comprese le ore per esami, distribuite in un anno.
  • È consentito un massimo di assenze pari al 5% del monte ore di formazione.

Articolazione del corso di formazione:

L’obiettivo del corso di formazione è quello di far acquisire ai candidati:

  1. la sufficiente capacità di condurre in sicurezza singoli e/o gruppi in escursioni, anche di più giorni consecutivi, e di provvedere alla gestione di eventuali emergenze;
  2. la sufficiente capacità didattica e dimostrativa in relazione alla metodologia di insegnamento delle diverse discipline.

DGR n.769 del 20/05/2024 – LR 4/1996 – Aggiornamento della disciplina regionale per la realizzazione dei corsi di “Accompagnatore di media montagna”, di “Aspirante Guida Alpina di Primo Livello”, di “Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello” e di “Maestro di Sci Alpino”.

SCARICA LA DELIBERA – DGR n.769 del 20/05/2024 – LR 4/1996

SCARICA IL DOCUMENTO PDF DGR n.769 dek 20/05/2024 – LR 4/1996

DGR 295 del 15/03/2021 – LR 4/1996 – Approvazione della disciplina regionale per la realizzazione di corsi di “Accompagnatore di Media Montagna”, di “Aspirante Guida Alpina di Primo Livello”, di “Aspirante Guida Alpina di Secondo Livello” e di “Maestro di Sci Alpino”.

Deliberazione della Giunta Regionale – Verbale di seduta