MARCO VALLESI – Presidente
SIMONE PANTANETTI – Vice Presidente
TITO CIARMA – Consigliere
MARIO MINATI – Consigliere, Rappresentante degli AMM
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l’iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
b) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che cinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide;
e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fine del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano;
f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di formazione.
g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano e della pratica dell’alpinismo;
h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge quadro e dalla legge regionale.
Tutti gli iscritti all’albo sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale.
Tutte le guide alpine – maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti all’albo sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell’ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
Tutti gli iscritti che si rendano colpevoli di violazione delle norme della deontologia professionale, sono passabili dalle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l’iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La promozione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.
L’esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.
La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio.
Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci – alpinismo per l’esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2.
Le scuole di alpinismo e di sci – alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina – maestro di alpinismo iscritta nell’albo della regione medesima.
L’attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci – alpinismo deve essere svolta da guide alpine – maestri di alpinismo.
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